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File: MODELLO COMUNICAZIONE ORARI NEGOZI
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INTERVENTI IN ORDINE ALLA LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO E DELLA VENDITA SU AREE PUBBLICHE ( comma 6, lett. d-bis, dell’art. 35, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, “ disposizioni per la stabilizzazione finanziaria”, con il quale viene disciplinato il nuovo testo dell’art. 3, della legge n. 248/2006, di conversione del d.l. n. 223/2006) Tutti gli esercizi commerciali ( vicinato, medie e grandi strutture), di vendita al dettaglio, nonché i venditori su aree pubbliche dovranno attenersi alle seguenti disposizioni: 1) apertura al pubblico facoltativa, in tutti i giorni della settimana ( da lunedì a domenica ), con orari determinati liberamente da ciascuno esercente. Resta fermo il rispetto delle prerogative contrattuali inerente il riposo settimanale dei lavoratori dipendenti, il rispetto della quiete delle persone, ed ogni altro diritto costituzionalmente riconosciuto; 2) obbligo da parte dell’esercente di comunicare al Comune “Sportello unico per le attività produttive” con modalità informatica o via Fax, l'orario di apertura e chiusura dell’esercizio che si intende praticare, rendendo noto tali informazioni al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazioni, da apporre all’interno e all’esterno del proprio esercizio commerciale, con l’indicazione degli estremi telematici o informatici dell’avvenuta presentazione al Comune. - la violazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento è sanzionata ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii. -Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano, alle seguenti attività: - Esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge n. 287/91; - Locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo ( discoteche, sale giochi, sale da ballo, ecc). per le quali valgono le norme già stabilite dal Comune con determini dirigenziali n. 25 del 13/11/2006; n. 14 del 23/05/2007 e n. 47/1010 del 04/07/2011. - Sono abrogate le determini dirigenziali : n. 4, del 04/02/2002; n. 3 del 29/01/2003; n. 4 del 16/02/2007; n. 13 del 08/05/2010; n. 25 del 30/07/2010, ed ogni altro provvedimento conseguente.
