Polizia Amministrativa

File: SCIA PER LA GESTIONE- DISTRIBUZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO

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Rifer. Normativi. art. 86, comma 3 del R.D. n. 773/31, T.U.L.P.S.; d.P.R. n. 616/77; art. 22 legge 27/12/2002, n. 289- comma 534, legge 23/12/200,5, n. 266 – legge n. 122/2010 art. 4-bis; D.M. 5 aprile 2011 e s.m.i; art. 41 legge 15/07/2011, n. 111 Per Gestore si intende colui che distribuisce, installa e gestisce, presso pubblici esercizi, circoli privati ed associazioni autorizzate, apparecchi da gioco posseduti a qualunque titolo. Il gestore è titolare del nulla osta dell’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ( AAMS ), per la messa in esercizio di medesimi apparecchi ed è obbligato al pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti ed IVA connessa, oltre agli adempimenti nel confronti dell’AAMS. Se l’esercente è anche gestore, cioè intestatario del nulla osta per la messa in esercizio deve assolvere i relativi obblighi compreso il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti ed IVA connessa.